A seguito dell’attuazione in Italia della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore, la Commissione Europea, con parere motivato del 18 dicembre 1998, ha aperto la procedura di infrazione n. 98/2026 nei confronti della Repubblica Italiana, conclusasi con il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con la sentenza in commento, ha condannato l’Italia per mancato integrale recepimento dell’art. 7, par. 3, della Direttiva mediante l’adozione dell’art. 1469-sexies cod. civ., in quanto quest’ultimo articolo non contemplava la possibilità di esperire un’azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori contro le associazioni di professionisti che avessero semplicemente raccomandato di utilizzare condizioni generali contenenti clausole abusive, limitando invece l’azione all’utilizzo concreto delle stesse.
La Corte Ue condanna l’Italia: l’art. 1469-sexies cod. civ. non consente ai consumatori di agire in via preventiva per la semplice raccomandazione di clausole vessatorie, ancor prima dell’utilizzazione delle stesse - Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 gennaio 2002, causa C-372/99 / BERTI SUMAN, Adele. - In: La nuova giurisprudenza civile commentata. - ELETTRONICO. - Speciale Digitali 2016(2016).
La Corte Ue condanna l’Italia: l’art. 1469-sexies cod. civ. non consente ai consumatori di agire in via preventiva per la semplice raccomandazione di clausole vessatorie, ancor prima dell’utilizzazione delle stesse - Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 gennaio 2002, causa C-372/99
BERTI SUMAN, ADELE
2016
Abstract
A seguito dell’attuazione in Italia della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore, la Commissione Europea, con parere motivato del 18 dicembre 1998, ha aperto la procedura di infrazione n. 98/2026 nei confronti della Repubblica Italiana, conclusasi con il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con la sentenza in commento, ha condannato l’Italia per mancato integrale recepimento dell’art. 7, par. 3, della Direttiva mediante l’adozione dell’art. 1469-sexies cod. civ., in quanto quest’ultimo articolo non contemplava la possibilità di esperire un’azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori contro le associazioni di professionisti che avessero semplicemente raccomandato di utilizzare condizioni generali contenenti clausole abusive, limitando invece l’azione all’utilizzo concreto delle stesse.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.